Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo
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Preambolo
1Finalità
2Attività di cooperazione
3Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo
4Competenza del Ministro del tesoro
5Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri
6Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale
7Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo
8Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo
9Comitato direzionale
10Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
11Interventi straordinari
12Unità tecnica centrale
13Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
14Disponibilità finanziarie
14-bisPartenariati
15Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
16Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
17Invio in missione
18Doveri del personale inviato all'estero
19Divieto di emolumenti aggiuntivi
20Attestato finale
21Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati
22Dipendenti di enti pubblici
23Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto
24Trattamento economico all'estero
25Congedo e spese di viaggio
26Trattamento economico e assicurativo
27Missioni inferiori a quattro mesi
28Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative
29Effetti della idoneità
30Contributi deducibili
31Volontari in servizio civile
32Cooperanti delle organizzazioni non governative
33Diritti dei volontari
34Doveri dei volontari e dei cooperanti
35
36Banca dati informativi
37Stanziamenti
38Disposizioni transitorie e finali

Legge 26 febbraio 1987, n. 49, Articolo 6

Articolo 6
Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale