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Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo
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Preambolo
1
Finalità
2
Attività di cooperazione
3
Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo
4
Competenza del Ministro del tesoro
5
Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri
6
Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale
7
Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo
8
Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo
9
Comitato direzionale
10
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
11
Interventi straordinari
12
Unità tecnica centrale
13
Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
14
Disponibilità finanziarie
14-bis
Partenariati
15
Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
16
Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
17
Invio in missione
18
Doveri del personale inviato all'estero
19
Divieto di emolumenti aggiuntivi
20
Attestato finale
21
Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati
22
Dipendenti di enti pubblici
23
Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto
24
Trattamento economico all'estero
25
Congedo e spese di viaggio
26
Trattamento economico e assicurativo
27
Missioni inferiori a quattro mesi
28
Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative
29
Effetti della idoneità
30
Contributi deducibili
31
Volontari in servizio civile
32
Cooperanti delle organizzazioni non governative
33
Diritti dei volontari
34
Doveri dei volontari e dei cooperanti
35
36
Banca dati informativi
37
Stanziamenti
38
Disposizioni transitorie e finali
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-1987 - Suppl. Ordinario n. 23
Legge 26 febbraio 1987, n. 49, Articolo 36
Articolo 36
Banca dati informativi