Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
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Preambolo
1Classificazione delle infermità
2Assegno di superinvalidità dal 1 gennaio 1979
3Indennità di assistenza e di accompagnamento dal 1 gennaio 1979
4Pensione, assegno o indennità
5Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979
6Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979
7Grandi invalidi per servizio
8Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1 gennaio 1979
9Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1 gennaio 1979
10Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità
11Perdita totale o parziale dell'organo superstite
12Assegno di incollocabilità
13Aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria dal 1 gennaio 1979
14Aggravamento dell'invalidità per servizio
15Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1 gennaio 1979
16Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari
17Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato
18Assegni soppressi dal 1 gennaio 1979
19Destinatari della legge
20Entrata in vigore
21Salvaguardia dei diritti acquisiti
22Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione
23Abrogazione di disposizioni contrarie
24Oneri di bilancio e copertura finanziaria

Legge 26 gennaio 1980, n. 9, Articolo 6

Articolo 6
Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979