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Legge 26 gennaio 1980, n. 9
Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
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Preambolo
1
Classificazione delle infermità
2
Assegno di superinvalidità dal 1 gennaio 1979
3
Indennità di assistenza e di accompagnamento dal 1 gennaio 1979
4
Pensione, assegno o indennità
5
Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979
6
Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979
7
Grandi invalidi per servizio
8
Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1 gennaio 1979
9
Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1 gennaio 1979
10
Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità
11
Perdita totale o parziale dell'organo superstite
12
Assegno di incollocabilità
13
Aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria dal 1 gennaio 1979
14
Aggravamento dell'invalidità per servizio
15
Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1 gennaio 1979
16
Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari
17
Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato
18
Assegni soppressi dal 1 gennaio 1979
19
Destinatari della legge
20
Entrata in vigore
21
Salvaguardia dei diritti acquisiti
22
Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione
23
Abrogazione di disposizioni contrarie
24
Oneri di bilancio e copertura finanziaria
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31-01-1980
Legge 26 gennaio 1980, n. 9, Articolo 24
Articolo 24
Oneri di bilancio e copertura finanziaria