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Legge 27 luglio 1978, n. 392, Articolo 57
Articolo 57
Esenzioni fiscali ed onorari professionali) Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge