Preambolo |
1 | Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra |
2 | Armi e munizioni comuni da sparo |
3 | Alterazione di armi |
4 | Porto di armi od oggetti atti ad offendere |
4-bis | Porto di armi per cui non è ammessa licenza. |
5 | Limiti alle registrazioni Divieto di strumenti trasformabili in armi |
5-bis | Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa. |
6 | Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi |
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8 | Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi |
9 | Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi |
10 | Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra Collezione di armi comuni da sparo |
11 | Marcatura delle armi comuni da sparo |
11-bis | Tracciabilità delle armi e delle munizioni. |
12 | Importazione definitiva di armi comuni da sparo |
13 | Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo |
13-bis | Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative |
14 | Armi inidonee e non catalogate |
15 | Importazione temporanea di armi comuni da sparo |
16 | Esportazione di armi |
17 | Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. |
18 | Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi |
19 | Trasporto di parti di armi |
20 | Custodia delle armi e degli esplosivi Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento |
20-bis | Omessa custodia di armi. Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso: a nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva; b nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni |
21 | Distrazione o sottrazione di armi |
22 | Locazione e comodato di armi |
23 | Armi clandestine |
24 | Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti |
25 | Registro delle operazioni giornaliere |
26 | Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni |
27 | Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi |
28 | Responsabilità nell'impiego di esplosivi |
29 | Distrazione o sottrazione di esplosivi |
30 | Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato |
31 | Vigilanza sulle attività di tiro a segno |
32 | Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei |
33 | Aste pubbliche |
34 | Sanzioni penali |
35 | Giudizio direttissimo |
36 | Sanatorie |
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