Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
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Preambolo
1Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra
2Armi e munizioni comuni da sparo
3Alterazione di armi
4Porto di armi od oggetti atti ad offendere
4-bis Porto di armi per cui non è ammessa licenza.
5Limiti alle registrazioni Divieto di strumenti trasformabili in armi
5-bis Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa.
6Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi
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8Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi
9Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi
10Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra Collezione di armi comuni da sparo
11Marcatura delle armi comuni da sparo
11-bis Tracciabilità delle armi e delle munizioni.
12Importazione definitiva di armi comuni da sparo
13Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo
13-bisImmissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative
14Armi inidonee e non catalogate
15Importazione temporanea di armi comuni da sparo
16Esportazione di armi
17 Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza.
18Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi
19Trasporto di parti di armi
20Custodia delle armi e degli esplosivi Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento
20-bisOmessa custodia di armi. Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso: a nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva; b nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni
21Distrazione o sottrazione di armi
22Locazione e comodato di armi
23Armi clandestine
24Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
25Registro delle operazioni giornaliere
26Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni
27Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi
28Responsabilità nell'impiego di esplosivi
29Distrazione o sottrazione di esplosivi
30Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato
31Vigilanza sulle attività di tiro a segno
32Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei
33Aste pubbliche
34Sanzioni penali
35Giudizio direttissimo
36Sanatorie
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Legge 18 aprile 1975, n. 110, Articolo 23

Articolo 23
Armi clandestine