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Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
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Preambolo
1
Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra
2
Armi e munizioni comuni da sparo
3
Alterazione di armi
4
Porto di armi od oggetti atti ad offendere
4-bis
Porto di armi per cui non è ammessa licenza.
5
Limiti alle registrazioni Divieto di strumenti trasformabili in armi
5-bis
Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa.
6
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi
7
8
Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi
9
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi
10
Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra Collezione di armi comuni da sparo
11
Marcatura delle armi comuni da sparo
11-bis
Tracciabilità delle armi e delle munizioni.
12
Importazione definitiva di armi comuni da sparo
13
Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo
13-bis
Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative
14
Armi inidonee e non catalogate
15
Importazione temporanea di armi comuni da sparo
16
Esportazione di armi
17
Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza.
18
Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi
19
Trasporto di parti di armi
20
Custodia delle armi e degli esplosivi Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento
20-bis
Omessa custodia di armi. Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso: a nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva; b nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni
21
Distrazione o sottrazione di armi
22
Locazione e comodato di armi
23
Armi clandestine
24
Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
25
Registro delle operazioni giornaliere
26
Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni
27
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi
28
Responsabilità nell'impiego di esplosivi
29
Distrazione o sottrazione di esplosivi
30
Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato
31
Vigilanza sulle attività di tiro a segno
32
Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei
33
Aste pubbliche
34
Sanzioni penali
35
Giudizio direttissimo
36
Sanatorie
37
38
39
40
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 21-04-1975
Legge 18 aprile 1975, n. 110, Articolo 18
Articolo 18
Modalita' per il trasporto di armi ed esplosivi