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Legge 27 luglio 1967, n. 658, Articolo 73
Articolo 73
Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione