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Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, Articolo 10
Articolo 10
Licenziamento collettivo
1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12
nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza
, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. 5
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