Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155
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Preambolo
1Ambito di applicazione
2Definizioni
3 Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa.
4 Doveri delle parti.
5 Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie.
5-bis Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo.
6 Prededucibilità dei crediti.
7 Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza.
8 Durata massima delle misure protettive.
9Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
10Comunicazioni telematiche
11 Attribuzione della giurisdizione.
12 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.
13 Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto.
14 Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati.
15 Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori.
16 Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti.
17 Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento.
18 Misure protettive.
19 Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari.
20 Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.
21 Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative.
22 Autorizzazioni del tribunale.
23 Conclusione delle trattative.
24 Conservazione degli effetti.
25 Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese.
25-bisMisure premiali
25-ter Compenso dell'esperto.
25-quater Imprese sotto soglia.
25-quinquies Limiti di accesso alla composizione negoziata.
25-sexies Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
25-septies Disciplina della liquidazione del patrimonio.
25-octies Segnalazione dell'organo di controllo.
25-noviesSegnalazioni dei creditori pubblici qualificati
25-decies Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari.
25-undecies Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici.
26Giurisdizione italiana
27Competenza per materia e per territorio
28 Trasferimento del centro degli interessi principali.
29Incompetenza
30Conflitto positivo di competenza
31Salvezza degli effetti
32Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione
33Cessazione dell'attività
34Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
35Morte del debitore
36Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva
37Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
38 Iniziativa del pubblico ministero.
39Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza
40 Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.
41Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale
42Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo
43Rinuncia alla domanda
44 Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione.
45Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
46Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
47 Apertura del concordato preventivo.
48 Procedimento di omologazione.
49Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
50Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale
51Impugnazioni
52Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi
53Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione
54 Misure cautelari e protettive.
55 Procedimento.
56 Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento.
57Accordi di ristrutturazione dei debiti
58Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
59Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
60Accordi di ristrutturazione agevolati
61Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
62Convenzione di moratoria
63Transazione su crediti tributari e contributivi
64Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive
64-bis Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
64-ter Mancata approvazione di tutte le classi.
64-quater Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo.
65Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
66Procedure familiari
67Procedura di ristrutturazione dei debiti
68Presentazione della domanda e attività dell'OCC
69Condizioni soggettive ostative
70Omologazione del piano
71 Esecuzione del piano
72Revoca dell'omologazione
73Conversione in procedura liquidatoria
74Proposta di concordato minore
75Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
76Presentazione della domanda e attività dell'OCC
77Inammissibilità della domanda di concordato minore
78Procedimento
79Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
80Omologazione del concordato minore
81 Esecuzione del concordato minore
82 Revoca dell'omologazione
83Conversione in procedura liquidatoria
84 Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano.
85 Suddivisione dei creditori in classi.
86 Moratoria nel concordato in continuità.
87 Contenuto del piano di concordato.
88Trattamento dei crediti tributari e contributivi
89Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
90Proposte concorrenti
91Offerte concorrenti
92Commissario giudiziale
93Pubblicità del decreto
94Effetti della presentazione della domanda di concordato
94-bis Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale.
95Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni
96Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
97 Contratti pendenti
98Prededuzione nel concordato preventivo
99 Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
100Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi
101Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
102Finanziamenti prededucibili dei soci
103Scritture contabili
104Convocazione dei creditori
105Operazioni e relazione del commissario
106Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
107Voto dei creditori
108Ammissione provvisoria dei crediti contestati
109 Maggioranza per l'approvazione del concordato.
110Adesioni alla proposta di concordato
111Mancata approvazione del concordato
112 Giudizio di omologazione.
113Chiusura della procedura
114Cessioni dei beni
115Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni
116Trasformazione, fusione o scissione
117Effetti del concordato per i creditori
118Esecuzione del concordato
119 Risoluzione del concordato
120Annullamento del concordato
120-bis Accesso.
120-ter Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari.
120-quater Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci.
120-quinquies Esecuzione.
121Presupposti della liquidazione giudiziale
122Poteri del tribunale concorsuale
123Poteri del giudice delegato
124Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
125Nomina del curatore
126Accettazione del curatore
127Qualità di pubblico ufficiale
128Gestione della procedura
129Esercizio delle attribuzioni del curatore
130Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore
131Deposito delle somme riscosse
132Integrazione dei poteri del curatore
133Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore
134Revoca del curatore
135Sostituzione del curatore
136Responsabilità del curatore
137Compenso del curatore
138Nomina del comitato dei creditori
139Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori
140Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti
141Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori
142Beni del debitore
143Rapporti processuali
144Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
145Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
146Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
147Alimenti ed abitazione del debitore
148Corrispondenza diretta al debitore
149Obblighi del debitore
150Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
151Concorso dei creditori
152Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
153Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo
154Crediti pecuniari
155Compensazione
156Crediti infruttiferi
157Obbligazioni ed altri titoli di debito
158Crediti non pecuniari
159Rendita perpetua e rendita vitalizia
160Creditore di più coobbligati solidali
161Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
162Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
163Atti a titolo gratuito
164Pagamenti di crediti non scaduti e postergati
165Azione revocatoria ordinaria
166Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
167Patrimoni destinati ad uno specifico affare
168Pagamento di cambiale scaduta
169Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto
170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
171Effetti della revocazione
172Rapporti pendenti
173Contratti preliminari
174Contratti relativi a immobili da costruire
175Contratti di carattere personale
176Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
177Locazione finanziaria
178Vendita con riserva di proprietà
179Contratti ad esecuzione continuata o periodica
180Restituzione di cose non pagate
181Contratto di borsa a termine
182Associazione in partecipazione
183Conto corrente, mandato, commissione
184Contratto di affitto di azienda
185Contratto di locazione di immobili
186Contratto di appalto
187Contratto di assicurazione
188Contratto di edizione
189Rapporti di lavoro subordinato
190Trattamento NASpI
191Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro
192Clausola arbitrale
193Sigilli
194Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
195Inventario
196Inventario di altri beni
197Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
198Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio
199Fascicolo della procedura
200Avviso ai creditori e agli altri interessati
201Domanda di ammissione al passivo
202Effetti della domanda
203Progetto di stato passivo e udienza di discussione
204Formazione ed esecutività dello stato passivo
205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
206Impugnazioni
207Procedimento
208Domande tardive
209Previsione di insufficiente realizzo
210Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
211Esercizio dell'impresa del debitore
212Affitto dell'azienda o di suoi rami
213Programma di liquidazione
214Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco
215Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
216Modalità della liquidazione
217Poteri del giudice delegato
218Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
219Procedimento di distribuzione della somma ricavata
220Procedimento di ripartizione
221Ordine di distribuzione delle somme
222Disciplina dei crediti prededucibili
223Conti speciali
224Crediti assistiti da prelazione
225Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
226Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
227Ripartizioni parziali
228Scioglimento delle ammissioni con riserva
229Restituzione di somme riscosse
230Pagamento ai creditori
231Rendiconto del curatore
232Ripartizione finale
233Casi di chiusura
234Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
235Decreto di chiusura
236Effetti della chiusura
237Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
238Concorso dei vecchi e nuovi creditori
239Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
240Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
241Esame della proposta e comunicazione ai creditori
242Concordato nel caso di numerosi creditori
243Voto nel concordato
244Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale
245Giudizio di omologazione
246Efficacia del decreto
247Reclamo
248Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
249Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
250Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
251Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
252Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
253Nuova proposta di concordato
254Doveri degli amministratori e dei liquidatori
255Azioni di responsabilità
256Società con soci a responsabilità illimitata
257Liquidazione giudiziale della società e dei soci
258Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci
259Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
260Versamenti dei soci a responsabilità limitata
261Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
262Patrimoni destinati ad uno specifico affare
263Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
264Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea
265Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
266Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
267Concordato del socio
268 Liquidazione controllata
269Domanda del debitore
270Apertura della liquidazione controllata
271Concorso di procedure
272Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
273 Formazione del passivo
274Azioni del liquidatore
275Esecuzione del programma di liquidazione
276Chiusura della procedura
277Creditori posteriori
278Oggetto e ambito di applicazione
279Condizioni temporali di accesso
280Condizioni per l'esdebitazione
281Procedimento
282Esdebitazione di diritto
283Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
284 Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo
285Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci
286 Procedimento di concordato di gruppo
287Liquidazione giudiziale di gruppo
288Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo
289Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione
290Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
291Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo
292Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo
293Disciplina applicabile e presupposti
294Rinvio alle norme speciali
295Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
296Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa
297Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
298Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa
299Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
300Provvedimento di liquidazione
301Organi della liquidazione coatta amministrativa
302Responsabilità del commissario liquidatore
303Effetti del provvedimento di liquidazione
304Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
305Commissario liquidatore
306Relazione del commissario
307Poteri del commissario
308Comunicazione ai creditori e ai terzi
309Domande dei creditori e dei terzi
310Formazione dello stato passivo
311Liquidazione dell'attivo
312Ripartizione dell'attivo
313Chiusura della liquidazione
314Concordato della liquidazione
315Risoluzione e annullamento del concordato
316Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
317Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi
318Sequestro preventivo
319Sequestro conservativo
320Legittimazione del curatore
321Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione
322Bancarotta fraudolenta
323Bancarotta semplice
324Esenzioni dai reati di bancarotta
325Ricorso abusivo al credito
326Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
327Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale
328Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
329Fatti di bancarotta fraudolenta
330Fatti di bancarotta semplice
331Ricorso abusivo al credito
332Denuncia di crediti inesistenti
333Reati dell'institore
334Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale
335Accettazione di retribuzione non dovuta
336Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
337Coadiutori del curatore
338Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale
339Mercato di voto
340Esercizio abusivo di attività commerciale
341Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
342Falso in attestazioni e relazioni
343Liquidazione coatta amministrativa
344Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi
345ABROGATO
346Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
347 Costituzione di parte civile.
348Adeguamento delle soglie dell'impresa minore
349Sostituzione dei termini fallimento e fallito
350Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria
351ABROGATO
352ABROGATO
353Istituzione di un osservatorio permanente
354ABROGATO
355Relazione al Parlamento
356Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza
357Funzionamento dell'albo
358Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure
359Area web riservata
360Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza
361Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche
362Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione
363Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi
364Certificazione dei debiti tributari
365Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
366Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia
367Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche
368Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro
369 Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
370Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
371Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
372Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
373Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale
374Abrogazioni
375Assetti organizzativi dell'impresa
376Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro
377Assetti organizzativi societari
378Responsabilità degli amministratori
379Nomina degli organi di controllo
380 Cause di scioglimento delle società di capitali
381Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici
382 Cause di scioglimento delle società di persone
383Finanziamenti dei soci
384Abrogazioni di disposizioni del codice civile
385Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005
386Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005
387Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005
388Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005
389Entrata in vigore
390Disciplina transitoria
391Disposizioni finanziarie e finali

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 216

Articolo 216
Modalita' della liquidazione

1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima puo' essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati,
sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati
...
.
Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9.
Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo puo' essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.
3. Il curatore puo' proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
5. Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e puo' ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine puo' essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.
6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.
Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non puo' essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita.
L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.
7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito
nell'avviso di cui al comma 5 o
nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata.
Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito
nell'avviso di cui al comma 5 o
nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
9.
Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione
mediante deposito nel fascicolo informatico
della documentazione relativa alla vendita
.
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.
12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore puo' avvalersi ai sensi del comma 2.