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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 148
Articolo 148
Corrispondenza diretta al debitore
1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.