Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150
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Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, Articolo 9

Articolo 9
Tirocinio ((dei magistrati ordinari)) e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato

1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2.
Il completamento del periodo di tirocinio
è valido, come pratica forense, agli effetti dell'
ammissione
all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.