Decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, Articolo 5
l. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, puo' presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.
2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianità e del trattamento economico in godimento.
3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.
4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 2, e comunque entro
5. Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. è restituito alle amministrazioni di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel comune di Roma o in altra località indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. puo' continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.