Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell’articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266
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Decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, Articolo 1

Articolo 1
Istituzione del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura


l. E' istituito il ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), con dotazione organica di 230 unità. Corrispondentemente è ridotto nella misura di 230 posti il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia, come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo giudiziario, nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.
2. Le disposizioni del presente decreto, salva espressa previsione, si applicano esclusivamente al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma l.
3. Entro centoventi giorni dall'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, si individuano le posizioni ridotte della pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, di un numero di posti pari a quello delle corrispondenti posizioni economico-professionali indicate nel regolamento.
4. Con il decreto previsto dal comma 3 è regolato, in corrispondenza e nei limiti delle assunzioni operate dal C.S.M., il trasferimento degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del C.S.M.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.