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Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Articolo 114-quindecies
Articolo 114-quindecies
Scambio di informazioni) 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con: a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento; b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento