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Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
34 Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
35 Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
36 Decisione secondo diritto
37 Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366
abrogato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

1. Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e delle societa' di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della societa'.

2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita' stabilite nello statuto stesso.

3. Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 puo' dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

NUOVO TESTO
Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

ABROGATO