1. Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e delle societa' di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della societa'.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita' stabilite nello statuto stesso.
3. Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 puo' dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.
ABROGATO