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Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366
Articolo 36
abrogato dal D.lgs 149/2022
VECCHIO TESTO
Decisione secondo diritto
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.
NUOVO TESTO
Decisione secondo diritto
ABROGATO