Legge 23 dicembre 1977, n. 937, Articolo 4
Articolo 4
Norma transitoria
Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1, relative al 1977, possono essere fruite entro il primo quadrimestre del 1978.