Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
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Legge 23 dicembre 1977, n. 937, Articolo 4

Articolo 4
Norma transitoria

Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1, relative al 1977, possono essere fruite entro il primo quadrimestre del 1978.