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Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 41
Articolo 41
Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata
1. Quando, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2001/83/CE, il richiedente presenta una domanda basata su un identico dossier anche in altri Stati membri della Comunità europea, il dossier della domanda comprende le informazioni e i documenti di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto, nonché l'elenco degli Stati membri ai quali è stata presentata la domanda.