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Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 5-quater
Articolo 5-quater
Funzione di revisione interna
1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , aventi soggettività giuridica, dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.
2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.
3. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.