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Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, Articolo 24
Articolo 24
Attivita' dei magistrati onorari durante il periodo feriale
1. I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.