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Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, Articolo 17-quater
Articolo 17-quater
Vice segretario generale
1. Il vice segretario generale della Scuola:
a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;
b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;
c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.