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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 108-bis
Articolo 108-bis
Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
1. - E' istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, e per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo II. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l'organizzazione dell'Organismo. L'Organismo promuove altresì la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità:
a) l'istituzione dell'Organismo avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà;
c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS;
d) le modalità attraverso le quali l'Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all' articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ai sensi dell'articolo 336 del medesimo Codice;
e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera a).
2. L'Organismo è sottoposto al controllo dell'IVASS che, con regolamento, disciplina le modalità di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo, con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate e l'efficacia dell'attività svolta in relazione alle funzioni affidate.
3. L'Organismo è finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all' articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 versato all'IVASS e successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 1.
4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità con cui l'Organismo esercita la propria attività e le forme di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri.
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