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Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Articolo 58
Articolo 58
Finalita' (Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.30 del d.lgs n.546 del 1993
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS 25 maggio 2017, n. 75
.
3.
Per le finalità di cui al comma 1,
il Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura il
processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.