Menu
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Articolo 52
Articolo 52
Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
47