Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell’Amministrazione dello Stato
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Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, Articolo 127

Articolo 127
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3)) Dato a Roma, addì 30 dicembre