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Legge 9 agosto 2017, n. 128, Articolo 11
Articolo 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.