Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Menu

Legge 15 luglio 2011, n. 111, Allegato

Allegato
Allegati

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98

All'articolo 1, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e dopo le parole: «incarichi negli altri» sono inserite le seguenti: «sei principali»; al secondo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».

All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalle seguenti: «che vengono riconosciuti».

All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.» sono soppresse.

All'articolo 10:
al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate» è sostituita dalla seguente: «adottare»;

al comma 16, le parole: «parole: entro» sono sostituite dalle seguenti: «parole: "entro»;

al comma 17, lettera b), le parole: «Fondi di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"».

All'articolo 12:
al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «previsti»;
al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» è sostituita dalla seguente: «quindicesimo»;
al comma 14, la parola: «contro» è sostituita dalla seguente:
«conto».

All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «giugno 199» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 1994»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «le attività e le» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività e delle»;
al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze".»;
al comma 18, secondo periodo, le parole: «e dentro» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro»;
al comma 19, secondo periodo, la parola: «internalizzazione» è sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione».

All'articolo 16:
al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attività operative o missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

al comma 9, alinea, le parole: «articolo 5-septies» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 55-septies».

All'articolo 17:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento» sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;
al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola: «Costrizione» è sostituita dalla seguente: «Costituzione»;
al comma 6, le parole: «486,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro»; le parole: «periodo 1° giugno-31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30 giugno 2013 il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero»;
al comma 9, primo periodo, la parola «e» è soppressa e le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8»;
al comma 10, lettera d), le parole: «raccomandazione 2001/361/ CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE».

All'articolo 18:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed è soppresso l'ultimo periodo.»;
al comma 8, le parole: «marzo 1933» sono sostituite dalle seguenti: «marzo 1983»;
al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per le categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»;
al comma 18, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 01»;
dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:
«22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater».

All'articolo 20:
al comma 1, il quinto periodo è soppresso e all'ultimo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:
a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilità interno;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:
"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009"»;
al comma 3:
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»; all'ultimo periodo, le parole: «puo' essere ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto»;
i commi 6, 7 e 8 sono soppressi;
dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
«17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo le parole: «diritto comunitario e» sono inserite le seguenti: «in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché», le parole: «del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica».

All'articolo 22:
al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini»;
al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»;
al comma 1, capoverso 4, e al comma 4, ovunque ricorrano, le parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17 e seguenti».

All'articolo 23:
al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»; al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»;
al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 34,20
b) con periodicità semestrale euro 17,1
c) con periodicità trimestrale euro 8,55
d) con periodicità mensile euro 2,85
2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 70,00
b) con periodicità semestrale euro 35,00
c) con periodicità trimestrale euro 17,5
d) con periodicità mensile euro 5,83
3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 240,00
b) con periodicità semestrale euro 120,00
c) con periodicità trimestrale euro 60,00
d) con periodicità mensile euro 20,00
4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 680,00
b) con periodicità semestrale euro 340,00
c) con periodicità trimestrale euro 170,00
d) con periodicità mensile euro 56,67
5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 230,00
b) con periodicità semestrale euro 115,00
c) con periodicità trimestrale euro 57,50
d) con periodicità mensile euro 19,17
6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 780,00
b) con periodicità semestrale euro 390,00
c) con periodicità trimestrale euro 195,00
d) con periodicità mensile euro 65,00
7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 1.100,00
b) con periodicità semestrale euro 550,00
c) con periodicità trimestrale euro 275,00
d) con periodicità mensile euro 91,67"»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Per rendere più rigoroso il regime di deducibilita' degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all' 1 per cento".»;
al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24, e seguenti,» sono soppresse;
al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» sono inserite le seguenti: «n. 471,»;
al comma 28, lettera c), la parola: «e)» è sostituita dalla seguente: «d-ter)»;
al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni»;
al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»;

al comma 43, le parole da: «come modificato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione".
50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

All'articolo 24:
al comma 34, quarto periodo, la parola: «aggiudicati» è sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, le parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»;
al comma 39 e al comma 40, le parole: «del monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei monopoli».

All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «è ridotta al 5 per cento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età».

All'articolo 29:
al comma 1, capoverso 4, le parole: «alla cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera' alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sara' espressamente regolamentato sara' libero.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle attività economiche».
alla rubrica, le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei servizi e delle attività economiche».

All'articolo 32:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse e le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»;
al comma 3, le parole: «presente decreto che» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto».

All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai».

All'articolo 35:
al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i» sono sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»;
al comma 4, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14»;

al comma 9, le parole: «legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009».

All'articolo 36:
al comma 2, lettera b), numero 3), alla parola: «affidamento» sono premesse le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al numero 1),»;
al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»;
dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"».

All'articolo 37:
al comma 6, lettera b), numero 2), le parole: «al doppio dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «a tre volte l'importo»;
al comma 6, lettera z), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"»;
al comma 6, lettera aa), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"».

All'articolo 38:
al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art. 445-bis», al primo comma, le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto comma, le parole: «articolo 196» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 196,» e il settimo comma è soppresso;
dopo il comma 4, le parole: «4. A decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e 7 sono rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8.

All'articolo 39:
al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse;
al comma 2, lettera c), numero 5):
al primo ed al secondo periodo del capoverso «1-bis», le parole: «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,» e dopo le parole: «lettera i)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»; dopo il secondo periodo del capoverso «1-bis» è aggiunto il seguente: «All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria»;
al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate»;
al comma 8, lettera c), le parole da: «, senza applicazione» fino alla fine della lettera sono soppresse;
al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA».

All'articolo 40:
al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno 2012»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;
al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le parole: «articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012»;
al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012»;
al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni di euro» sono sostituite dalla seguente: «2016».

E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:


Parte di provvedimento in formato grafico