Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004
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Preambolo
1Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
2Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa
3Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
4Oneri relativi a prestazioni e controlli
5Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie
6Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico
7Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale
8Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, in materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano
9Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE
9-bisAttuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE
10Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari
11Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile
12Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari
13Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti
14Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
15Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE
16Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE
17Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale
18Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento
19Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
20Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
21Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE
22Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura
23Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi
24ABROGATO
25Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
26Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica
27Procedura per il recupero degli aiuti di Stato Dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002
28ABROGATO
29Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01
29-bisAttuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali
30ABROGATO
Allegati
Allegati

Legge 18 aprile 2005, n. 62, Articolo 7

Articolo 7
Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale

1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. Sono altresì ammessi all'attività di rappresentanza professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in proprietà industriale.
3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprietà industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine.
L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale l'iscrizione è stata effettuata.
5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 è effettuata utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma.
6. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano brevetti e marchi".