Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa
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Legge 7 agosto 1992, n. 356, Articolo 1

Articolo 1

1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il comma 1- bis dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
"1- bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:";
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
" b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima".
3. Il comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente:
"2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'articolo 1- ter del decreto- legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza".
4. Al comma 2-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1995"
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1993".
5. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:
"2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonché i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto".