Legge 12 giugno 1990, n. 146, Articolo 4
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero Che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000) per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio.
(4) (5)
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art.
12".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 aprile 2000, n. 83 ha disposto:
- (con l'art. 16, comma 1) che le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999;
- (con l'art. 16, comma 2) che le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al presente articolo sono estinte;
- (con l'art. 16, comma 2) che i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui presente articolo, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.
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AGGIORNAMENTO (5)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 11 aprile 2000, n. 83" (che ha disposto la modifica del presente articolo), limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".