Norme in materia di misure di prevenzione personali
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Legge 3 agosto 1988, n. 327, Articolo 14

Articolo 14

1. Al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, le parole "o in altro comune, o in una frazione di essi." sono sostituite dalle seguenti: "o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.".