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Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
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Preambolo
1
Tipo di strutture e norme tecniche
2
Abitati da consolidare
3
Opere disciplinate e gradi di sismicita
4
Contenuto delle norme tecniche
5
Sistemi costruttivi
6
Edifici in muratura
7
Edifici con struttura a pannelli portanti
8
Edifici con strutture intelaiate
9
Azioni sismiche
10
Verifica delle strutture
11
Verifica delle fondazioni
12
Deroghe
13
Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici
14
Sopraelevazioni
15
Riparazioni
16
Edifici di speciale importanza artistica
17
Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti
18
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
19
Registro delle denunzie dei lavori
20
Sanzioni penali
21
Accertamento delle violazioni
22
Sospensione dei lavori
23
Procedimento
24
Esecuzione d'ufficio
25
Competenza del presidente della giunta regionale
26
Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione o al genio civile
27
Modalità per la esecuzione di ufficio
28
Utilizzazione di edifici
29
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
30
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
31
Provvedimenti sostitutivi del prefetto
32
Costruzioni in corso e progetti già approvati
33
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
34
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21-03-1974
Legge 2 febbraio 1974, n. 64, Articolo 33
Articolo 33
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato