Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
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Legge 1 dicembre 1970, n. 898, Articolo 2

Articolo 2

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.