Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967-1971
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Preambolo
1Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche
2Oneri accessori
3Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali
4Comitati per l'edilizia scolastica
5Compiti del Comitato centrale
6Composizione del Comitato centrale
7Compiti del Comitato regionale
8Composizione del Comitato regionale
9Formazione dei programmi
10Termini per gli adempimenti della programmazione
11Centro studi per l'edilizia scolastica
12Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967-1971
13Fornitura dell'area
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15Attuazione dei piani
16Affidamento in concessione delle opere
17Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica
18Progettazione delle opere in concessione
19Progettazione delle opere in esecuzione diretta
20Approvazione dei progetti
20-bis
21Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata
22Appalto-concorso
23Appalto-concorso obbligatorio
24Collaudo e consegna delle opere
25Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche
26Interventi urgenti
27Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta
28Sperimentazione di edilizia scolastica
29Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie
30 Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie. La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dallo articolo 12 della legge 1 giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per lo arredamento delle scuole elementari. La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi
31Ispettori centrali per l'edilizia scolastica
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33Modalità per la formazione del programma
34Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971
35Spese per le opere della edilizia universitaria
36Modalità per la proposta dei fabbisogni
37Coordinamento
38Aree fabbricabili
39Progettazione delle opere
40Approvazione dei progetti
41Autorizzazione all'acquisto di edifici
42Enti beneficiari dei contributi
43Procedura per l'erogazione dei contributi
44Concorso degli Enti
45Manutenzione degli edifici demaniali
46Norme per la costruzione delle nuove Universita
47Articolazione del primo programma quinquennale
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Allegati

Legge 28 luglio 1967, n. 641, Articolo 49

Articolo 49