Norme sui licenziamenti individuali
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Legge 15 luglio 1966, n. 604, Articolo 3

Articolo 3

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

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