Provvedimenti per l’edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche
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Preambolo
1Opere disciplinate dalla legge
2Norme tecniche generali
3Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati
4Norme tecniche di buona costruzione
5Terreni edificatori
6Larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento
7Altezza massima degli edifici e numero dei piani
8Altezze degli edifici, in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento
9Sistemi costruttivi
10Requisiti delle costituzioni non intelaiate
11Requisiti delle costruzioni intelaiate
12Calcoli di stabilità
13Modalità esecutive delle costruzioni
14Costruzione in legno
15Osservanza delle disposizioni vigenti per l'accettazione dei materiali e l'esecuzione delle opere
16Le norme di cui agli articoli precedenti sono inderogabili
17Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli di isolamento
18Sistemi costruttivi - Divieti - Eccezioni
19Sopraelevazioni
20Criteri generali - Divieti ed eccezioni
21Edifici non interamente distrutti
22Modalità esecutive per le riparazioni degli edifici non intelaiati
23Validità esecutive per le riparazioni degli edifici intelaiati
24Edifici di speciale importanza artistica
25Denunzia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti
26Autorizzazione per l'inizio dei lavori
27Registro delle denunzie dei lavori
28Sanzioni
29Accertamento delle violazioni
30Sospensione dei lavori
31Procedimento
32Esecuzione d'ufficio
33Competenza del provveditore alle opere pubbliche
34Comunicazione del provvedimento al Genio civile
35Modalità per le esecuzioni di ufficio
36Provvedimenti sostitutivi del prefetto
37Utilizzazione di edifici
38Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
39Costruzioni in corso
40Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
41Approvazione dei progetti ai fini della concessione di sussidi statali
42Opere eseguite a cura del Genio militare
43Entrata in vigore della legge
Allegati

Legge 25 novembre 1962, n. 1684, Articolo 19

Articolo 19
Sopraelevazioni