Aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del testo unico dei provvedimenti legislativi sull’ordinamento della Regia guardia di finanza
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Legge 20 marzo 1940, n. 234, Articolo 4

Articolo 4