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Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali
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Preambolo
1
Oggetto
2
Definizioni
3
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
4
Aree sciabili attrezzate
5
Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà
6
Delimitazione delle piste da discesa
7
Delimitazione piste da fondo e altre piste
8
Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento
9
Personale operante nell'area sciabile attrezzata
10
Tracciati di allenamento
11
Obblighi dei gestori
12
Manutenzione delle piste
13
Segnaletica
14
Obbligo del soccorso
15
Responsabilità civile dei gestori
16
Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni
17
Obbligo di utilizzo del casco protettivo
18
Velocità e obbligo di prudenza
19
Precedenza
20
Sorpasso
21
Incrocio
22
Stazionamento
23
Omissione di soccorso
24
Transito e risalita
25
Mezzi meccanici
26
Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche
27
Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori
28
Concorso di responsabilità
29
Soggetti competenti per il controllo
30
Assicurazione obbligatoria
31
Accertamenti alcolemici e tossicologici
32
Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici
33
Regime sanzionatorio
34
Categorie
35
Accompagnamento
36
Individuazione
37
Diritto di precedenza
38
Obbligo del casco
39
Snowboard, telemark e altre pratiche sportive
40
Adeguamento alle disposizioni della legge
41
Rinegoziazione concessioni
42
Clausola di invarianza finanziaria
43
Abrogazioni
43-bis
Disposizione finale
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19-03-2021
Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, Articolo 10
Articolo 10
((Tracciati)) di allenamento