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Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE
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Preambolo
1
Definizioni
2
Finalità e ambito di applicazione
3
Comitato di sicurezza finanziaria
4
Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
4-bis
Misure di congelamento nazionali.
4-ter
Proposte di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione europea.
4-quater
Procedimento di designazione.
4-quinquies
Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste e aggiornamenti.
4-sexies
Procedura di cancellazione dalle liste.
4-septies
Procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
5
Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche.
6
Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri
7
Obblighi di comunicazione.
8
ABROGATO
9
ABROGATO
10
Unità di informazione finanziaria per l'Italia.
11
Nucleo speciale di polizia valutaria.
12
Compiti dell'Agenzia del Demanio
12-bis
Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento.
13
Disposizioni sanzionatorie.
13-bis
Misure ulteriori.
13-ter
Criteri per l'applicazione delle sanzioni.
13-quater
Procedimento sanzionatorio.
14
Strumenti di tutela.
15
Copertura Finanziaria 6
16
Disposizioni transitorie e finali
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26-07-2007
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, Articolo 4-bis
Articolo 4-bis
Misure di congelamento nazionali