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Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, Articolo 3
Articolo 3
Attuazione delle misure di contenimento
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda