Menu
Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, Articolo 1-bis
Articolo 1-bis
Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attività di raccolta
1. In ragione delle necessità di approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale sono consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purché siano svolte individualmente