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Decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18
Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
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Preambolo
1
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
2
Disposizioni attuative
2-bis
Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo.
3
Ambito di applicazione
4
Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione
5
Rating
6
Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine
7
Ordine di priorità dei pagamenti
8
Garanzia dello Stato
9
Corrispettivo della garanzia dello Stato
10
Ammissione alla garanzia
11
Escussione della garanzia
12
Risorse finanziarie
13
Norme di attuazione
13-bis
Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate.
14
Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi
15
Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte
16
Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
17
Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese
17-bis
Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi.
17-ter
Assegni bancari.
17-quater
Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
17-quinquies
Strumenti bancari di pagamento.
18
Entrata in vigore
Allegati
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15-02-2016
Decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, Articolo 17-bis
Articolo 17-bis
Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi