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Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151
Modifiche ed integrazioni al codice della strada
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Preambolo
001
Modifiche alle disposizioni generali 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a al comma 2, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente: "F-bis. Itinerari ciclopedonali"; b al comma 3, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente: "F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada". 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a al comma 1, il numero 2 è sostituito dal seguente: "2 Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali"; b al comma 1, dopo il numero 34, è inserito il seguente: "34-bis Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità"; c al comma 1, dopo il numero 53, è inserito il seguente: "53-bis Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade
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002
Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10". 2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI"
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Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
003
Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocità 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a all'articolo 9, il comma 8-bis è abrogato; b dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: "Art. 9-bis. Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni. 3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto. 4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo. 6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 9-ter. Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni. 3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo"; c al comma 4 dell'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter"; d al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi"
3
Modifiche alle norme di comportamento
4
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni
5
Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
6
Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
6-bis
ABROGATO
6-ter
Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero
7
Disposizioni finali e transitorie
8
Entrata in vigore
Allegati
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30-06-2003
Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, Articolo 7
Articolo 7
Disposizioni finali e transitorie