Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
Preambolo
1Fauna selvatica
2Oggetto della tutela
3Divieto di uccellagione
4Cattura temporanea e inanellamento
5Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi
6Tassidermia
7Istituto nazionale per la fauna selvatica
8Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
9Funzioni amministrative
10Piani faunistico-venatori
11Zona faunistica delle Alpi
12Esercizio dell'attività venatoria
13Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
14Gestione programmata della caccia
15Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
16Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie
17Allevamenti
18Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
19 Controllo della fauna selvatica
19-bisEsercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE
19-ter Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica
20Introduzione di fauna selvatica dall'estero
21Divieti
22Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio
23Tasse di concessione regionale
24Fondo presso il Ministero del tesoro
25
26Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
27Vigilanza venatoria
28Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
29Agenti dipendenti degli enti locali
30Sanzioni penali
31Sanzioni amministrative
32Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio
33Rapporti sull'attività di vigilanza
34Associazioni venatorie
35Relazione sullo stato di attuazione della legge
36Disposizioni transitorie
37Disposizioni finali