L’articolo 50.5 o.g. – anche in questo caso in analogia a quanto all’epoca previsto dal soppresso articolo 48- quater per le sezioni distaccate di tribunale – individua la ripartizione degli affari tra sezione distrettuale e sezioni circondariali, prevedendo, secondo i princìpi di delega contenuti nelle lettere b), c), l) ed m) del comma 24, che presso la sezione circondariale siano trattati i procedimenti attualmente attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni dall’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, quelli di cui all’articolo 403 del codice civile e quelli in materia di affido familiare previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché quelli in materia di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato del familiare del minore previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stante l’analogia con gli altri procedimenti e in considerazione del fatto che in tali procedimenti, di non particolare complessità, più che la trattazione centralizzata è opportuno garantire la prossimità del giudice competente. Sono inoltre attribuiti alla sezione circondariale tutti i procedimenti in materia di stato e capacità delle persone, famiglia, unione civile, convivenze e minori attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario e quelli attribuiti al giudice tutelare, tra cui quelli volti alla protezione degli adulti vulnerabili. Si è infine specificato che sono attratte alla competenza della sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche le domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo con i procedimenti di cui si è detto. In proposito si osserva che la legge delega contempla l’attribuzione al “nuovo” tribunale delle domande di risarcimento del «danno endo-familiare», espressione che si sta diffondendo nella prassi ma della cui stessa utilità alcune voci dottrinali dubitano. Tale espressione - mai impiegata in precedenza dal legislatore – indica, in buona sostanza, quelle voci di danno derivanti dalla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale tra coniugi o tra genitori e figli. Piuttosto che fare uso di una categoria ancora di incerto inquadramento dottrinale, si è preferito fare riferimento ad un concetto – quello di causa connessa per l’oggetto o per il titolo con le domande aventi ad oggetto i rapporti sopra indicati – ormai consolidato e tale da escludere che possano essere attratte alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche domande risarcitorie connesse solo soggettivamente, e che non trovano quindi diretto fondamento nel rapporto di natura “familiare” in senso lato.
Sono viceversa attribuiti alla sezione distrettuale, con norma di chiusura, i procedimenti civili di primo grado diversi da quelli sopra indicati e attualmente di competenza del tribunale per i minorenni, i quali maggiormente necessitano di gestione centralizzata (si pensi ai procedimenti di adozione, a quelli di sottrazione internazionale di minori o alla materia dei minori stranieri non accompagnati), nonché quelli penali minorili comprese le competenze del giudice di sorveglianza per i minorenni e gli altri procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni quali, ad esempio, i procedimenti amministrativi previsti dall’articolo 25 r.d.l. n. 1404 del 1934. Nel fare ciò si è volutamente impiegata un’espressione volta ad attribuire in via residuale alla sezione distrettuale le controversie che non siano state oggetto di specifica individuazione, al fine di prevenire quanto più possibile eventuali vuoti normativi in relazione alle controversie oggi attribuite alla competenza del tribunale per i minorenni.
Sempre nella materia civile, poi, in attuazione del principio di cui alla lettera o) del comma 24 sono attribuite alla sezione distrettuale, come si accennava in premessa, le impugnazioni avverso i provvedimenti definitivi e i provvedimenti temporanei aventi contenuto decisorio emessi dalla sezione circondariale; in proposito il legislatore delegato ha ritenuto che ciò presumibilmente determinerà un’accelerazione dei tempi di definizione del giudizio, stante il notorio carico gravante sulle corti di appello. Più nel dettaglio, le disposizioni di carattere processuale (e non ordinamentale) volte ad individuare in maniera più specifica quali siano i provvedimenti impugnabili davanti alla sezione distrettuale dovranno essere predisposte in un secondo momento, modificando le previsioni che in questa occasione, in attuazione di quanto previsto dal comma 23 dell’articolo 1 della legge delega, vengono introdotte con il nuovo titolo IV bis del libro II del codice di procedura civile. Per espressa previsione della legge delega, infatti, in un primo momento deve essere introdotto il rito unificato destinato a regolare i procedimenti di cui si tratta, e solo in un secondo momento entreranno in vigore le disposizioni che istituiscono il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. A ciò si provvederà con l’apposito decreto legislativo recante norme di coordinamento previsto dall’articolo 1, comma 25 della legge n. 206 del 2021, con il quale sarà data attuazione anche agli altri principi di delega previsti dal comma 24 ma aventi natura prettamente processuale piuttosto che ordinamentale, quali quello di cui alla lettera p), volto a prevedere la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione avverso i provvedimenti provvisori emessi ex articoli 330 e 333 c.c. dalla sezione distrettuale all’esito di reclamo proposto nei confronti del provvedimento della sezione circondariale, quelli previsti dalle lettere r) e s) relativi al rito da applicare e quelli volti a disciplinare la partecipazione alle udienze da remoto da parte dei giudici applicati ad una sezione diversa da quella di appartenenza e da parte del rappresentante del pubblico ministero.
La medesima norma specifica poi, all’ultimo comma, che la ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza, in conseguenza della loro natura di mere articolazioni interne dell’unitario tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Nell’ambito del codice di procedura civile o delle relative disposizioni di attuazione saranno poi inserite, sempre con il decreto previsto dal comma 25 dell’articolo 1 della legge delega, le norme volte a disciplinare le questioni inerenti all’attribuzione del processo all’una o all’altra sezione, sulla falsariga di quanto in origine previsto per gli analoghi conflitti tra sede centrale e sezione distaccata del tribunale o tra diverse sezioni distaccate.