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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 30 comma 1 lettera d) 4
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

L’articolo 50.4 o.g. – parallelamente a quanto previsto per il tribunale ordinario dall’articolo 48 – dà attuazione agli specifici princìpi di delega contenuti nelle lettere l), m) ed n) del comma 24. Si è quindi previsto che la sezione circondariale giudica in composizione monocratica; che nella materia civile la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale, con collegio composto da tre magistrati; che nella materia penale, nella materia delle adozioni disciplinata dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184 e nelle altre materie attribuite alla sua competenza (in primis, quella relativa ai procedimenti amministrativi previsti dagli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835) la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto – come attualmente il tribunale per i minorenni – da due giudici togati e due giudici onorari esperti. In proposito, si è ritenuto che l’ordine del giorno approvato in Parlamento con cui si è impegnato il Governo a prevedere la composizione collegiale del tribunale nella materia dei procedimenti de potestate previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile non fosse di per sé sufficiente a superare la stringente previsione della legge delega con cui si impone al legislatore delegato di «stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c), le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica», ma fosse a tal fine necessario un espresso intervento normativo. Ad oggi questo non è intervenuto, ma si confida che possa sopravvenire prima dell’entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo attuativo della delega.