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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 30 comma 1 lettera d) 3
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

L’articolo 50.3 o.g. specifica che la sezione distrettuale è diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale quindi oltre a svolgere le funzioni proprie del presidente dell’intero ufficio giudiziario svolgerà le funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza in relazione ad una sezione specificamente individuata. Attualmente, la circolare del CSM sulle tabelle prevede che quando il tribunale ordinario è organizzato in sezioni il presidente «ha la facoltà di riservare a se stesso la direzione di una sezione predeterminata»; nel nuovo tribunale, per la sua particolare struttura organizzativa – e al fine di limitare l’istituzione di posti semidirettivi – ciò costituirà la regola. Le sezioni circondariali, invece, possono essere dirette da un presidente di sezione – il quale può essere incaricato di dirigere anche più di una sezione – ovvero, per quelle in cui non sia prevista l’istituzione di un posto di presidente di sezione, da un coordinatore designato tramite la procedura tabellare. In particolare, la disposizione inserita nel secondo comma dell’articolo 50 o.g. indica i presupposti perché all’interno del singolo tribunale possano essere istituiti dei posti di presidente di sezione; le norme di cui al secondo e terzo comma dell’articolo qui in esame prevedono invece a chi spetti la direzione delle sezioni circondariali, nelle diverse ipotesi configurabili. Le funzioni del presidente di sezione (distrettuale o circondariale che sia) coincidono con quelle che l’articolo 47-quater o.g. attribuisce alla corrispondente figura presso il tribunale ordinario, con un particolare accento sull’attività volta ad assicurare l’uniformità degli orientamenti e delle prassi, che costituisce uno degli aspetti qualificanti del nuovo ufficio. Ciò senza che venga meno il generale potere di vigilanza e di coordinamento attribuito al presidente dell’ufficio giudiziario, i cui poteri ben potranno essere ulteriormente scanditi dalla normazione secondaria dettata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Si è infine espressamente previsto, in parallelo con quanto detto a proposito dell’attività del presidente del tribunale, che i presidenti di sezione collaborino con questo nell’attività di direzione dell’ufficio.