Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 30 comma 1 lettera d) 2
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
L’articolo 50.2 o.g. prevede che il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l’ufficio e lo rappresenta, ed esercita le funzioni in via generale attribuite al presidente del tribunale ordinario, sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.