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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 30 comma 1 lettera c)
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Lettera c)

Tramite la lettera c) si è poi novellato l’articolo 50, relativo alla composizione del tribunale per i minorenni, disciplinando la composizione dell’istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In particolare, si è previsto che questo sia diretto da un presidente, e che possano essere istituiti posti di presidente di sezione nei tribunali a cui sono addetti più di dieci giudici, in ogni caso rispettando la proporzione di uno a dieci già prevista, per il tribunale ordinario, dal primo comma dell’articolo 47-ter. Quanto ai giudici, si è previsto – in attuazione di specifici princìpi di delega – che questi debbano essere dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale, esercitino le loro funzioni in via esclusiva e siano esonerati dall’applicazione del «limite dell'assegnazione decennale nella funzione», come specificamente previsto dal principio di delega previsto dalla lettera f) del comma 24 al fine di garantire la loro specializzazione. Nell’ottica di assicurare la funzionalità dell’unitario tribunale, la razionale distribuzione delle risorse e l’uniformità degli orientamenti e delle prassi, poi, si è previsto che i magistrati assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie possano essere assegnati, tramite la ben nota procedura tabellare, congiuntamente a più sezioni (ad es. la sezione distrettuale e una sezione circondariale, o più sezioni circondariali), in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g del comma 24). Rispetto alla delega si è preferito parlare di «assegnazione», anziché di «applicazione», per sottolineare il fatto che tale previsione può dipendere anche da una ben precisa scelta organizzativa, e non solo dalla necessità di fare fronte ad esigenze contingenti. Si è di conseguenza reso necessario specificare che in tal caso il singolo magistrato avrà una pluralità di sedi di servizio, che coincideranno con quelle in cui esercita le proprie funzioni; ciò al fine di evitare ripercussioni, ad esempio, sull’obbligo di risiedere nel Comune in cui è ubicata la sede di servizio o sul diritto a percepire un’indennità di missione. Come accade per le sezioni del tribunale ordinario, poi, si è previsto che nell’ambito della pianta organica del tribunale debbano essere le tabelle di organizzazione dell’ufficio a prevedere il numero di giudici assegnati alle singole sezioni, in considerazione delle esigenze di servizio. Le sezioni circondariali, infatti, sono sostanzialmente equiparabili alle preesistenti sezioni distaccate del tribunale ordinario, per le quali non era previsto un numero minimo di giudici; e nel territorio nazionale vi sono circondari il cui carico di lavoro nelle materie attribuite alla competenza del nuovo tribunale può essere sostenuto anche da un numero ridotto di magistrati. Infine, si è previsto che – come nell’attuale tribunale per i minorenni, e secondo quanto previsto dalla legge delega – del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie facciano parte anche dei componenti privati, che assumono la denominazione di «giudici onorari esperti».